DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2015, n. 25/R Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Composto da 16 articoli e 3 allegati (allegato A periodicità dei controlli ed Allegato B importi minimi e massimi dei contributi.

Il testo normativo della Regione Toscana è stato redatto in considerazione anche del DPR 74 del 2013 e disciplina le modalità di conduzione, manutenzione, ispezione degli impianti di cui al DLgs 192/05. Uno degli obiettivi del testo è quello di Coordinare gli adempimenti con quelli previsti dal Dlgs 152/2006. Esso si applica agli impianti termici di climatizzazione sia invernale sia estiva e di preparazione dell’acqua calda, installati nella regione.

Il capo II riguarda l’esercizio, la manutenzione ed il controllo degli impianti. Si definisce dapprima la documentazione a corredo degli impianti, poi i limiti di esercizio.
Successivamente il responsabile dell’impianto che risulta essere quello definito dal decreto legislativo 192/2005 che può delegare un terzo, secondo quanto previsto dal successivo DPR 74/2013, nel caso di impianti con potenza maggiore a 232Kw, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell’impianto (DLgs 152/2006).

L’articolo 8, in merito alle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti, definisce che una copia del rapporto di manutenzione, da svolgersi  con le periodicità contenute nel libretto di istruzioni fornite dalla ditta istallatrice, deve essere tenuta per 5 anni. Nel caso di impianti civili di cui all’articolo 283 del Dlgs 152/06 di potenza superiore a 35 Kw per la cui installazione o modifica è necessaria nuova dichiarazione di conformità alle caratterisitiche tecniche e ai valori limite fissati dal 152 stesso.

I controlli, (art. 9), sono obbligatori per gli impianti termici invernali con potenza termica maggiore di 10 Kw e per impianti estivi con potenza termica maggiore di 12 Kw INDIPENDENTEMENTE DALLA FONTE ENERGETICA.
Questi controlli sono da realizzarsi in caso di prima messa in esercizio, sostituzione del sottosistema, interventi diversi da quelli periodici che potrebbero modificare l’efficienza. I controlli di efficienza enegetica successivi sono effettuati con le periodicità riportate nell’allegato A.

Capo III accertamento ed ispezione sugli impianti

Capo IV catasto e monitoraggio degli impianti termici.  – il catasto regionale assegnal ad ogni impianto un codice indentificativo univoco valido per tutta la durata degli impianti, l’autorità competente richiede ai comuni gli elementi descrittivi dei vari impianti, gli enti non in possesso di questi dati  provedono ad acquisirli.

Capo V disposizioni transitorie. È previsto che con Delibera vengano definite apposite linee guida per omogenizzare e semplificare lo svolgimento delle attività previste da questo decreto.

All’articolo 18 vengono definite le disposizioni transitorie che riportiamo:

Disposizioni transitorie concernenti i modelli documentali da utilizzare ai sensi degli articoli 8, 10, 12

Fino all’emanazione del decreto di approvazione del modello di “libretto di impianto per la climatizzazione” previsto dall’articolo 8, comma 8, si utilizza il modello di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all’articolo 7, comma 6 del d.p.r. 74/2013. 2.

Fino all’emanazione del decreto di approvazione del modello di “rapporto di controllo di efficienza energetica” previsto dall’articolo 10, comma 3, si utilizzano i modelli approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all’articolo 7, comma 6 del d.p.r. 74/2013.

Fino all’emanazione del decreto di approvazione del modello di “rapporto di prova”, previsto dall’articolo 12, comma 4, può essere utilizzato il modello di “rapporto di prova” allegato alle “Linee guida per la definizione del regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 74/2013” emanate da ENEA.

Articolo 19 Disposizioni transitorie relative agli obblighi di trasmissione telematica.

Articolo 20 Disposizioni transitorie relative alla compilazione del libretto di impianto – entro 2 anni dalla data di entrata in vigore, per gli impianti solo a climatizzazione estiva entro 3 anni.

Articolo 21 Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa – fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento non si applica il controllo del rendimento di combustione