Il 15 ottobre 2014 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzare i nuovi libretti di impianto e i nuovi modelli per il controllo di efficienza energetica per condizionatori e caldaie.

«1. All’articolo 1 comma 1 del dm 10 febbraio 2014, le parole “A partire dal 1° giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014”»; 2. All’articolo 2 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole “A partire dal 1° giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014”».

Di questi due semplici commi si compone l’unico articolo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad inserire nel decreto 20 giugno 2014. Si tratta di semplici commi ma ciò non significa che non comportino importanti conseguenze.

Il DM 10 febbraio 2014 infatti prevedeva che, a partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici avrebbero dovuto essere muniti del nuovo libretto di impianto nonché degli appositi moduli per il controllo dell’efficienza energetica.

Nel comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico si legge che si è “ritenuto opportuno prorogare la scadenza fissata al 1 giugno 2014 al fine di consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi  alle nuove disposizioni”. Tuttavia, le locuzioni utilizzate nei due decreti non sono le stesse. Infatti, nell’ultimo decreto pubblicato è previsto un termine ultimo (“Entro e non oltre il 15 ottobre”), entro il quale tutti i libretti dovranno essere aggiornati alla nuova normativa e non un termine dal quale (“A partire dal 1° giugno”) le modifiche avrebbero dovuto essere applicate, come indicato nel decreto 10 febbraio 2014. Questo comporta che dal 16 ottobre gli impianti termici dovranno essere muniti dei nuovi libretti e dovrà essere redatto il “Rapporto di efficienza energetica”.
Ulteriore particolarità è costituita dalla presentazione del decreto nella vigenza del decreto 10 febbraio 2014; la modifica normativa infatti acquistava efficacia dal 1° giugno, mentre il decreto che indica il nuovo termine entro il quale applicare le modifiche è stato pubblicato in data 20 giugno. Difficoltà di adeguamento alla nuova normativa che erano già rese note, tanto che alcune Regioni avevano provveduto, tramite propri atti di Giunta, a fissare la data del 1° agosto come termine dal quale applicare le novità.